Riflessioni di un avvocato: "caso Denise" in vista dell'udienza del 18 aprile prossimo in Appello a Palermo vi racconto la sentenza e i motivi che hanno indotto i giudici di Marsala ad assolvere Pulizzi Jessica.
"La sentenza in questa sede gravata, pur dando atto “…di una qualche forza probatoria individuabile : A) nel movente del delitto, costituito dal sentimento di rancore maturato dal’imputata nei confronti del padre Pietro Pulizzi e/o di Pietra Maggio; B) nelle false dichiarazioni rese da Jessica Pulizzi agli investigatori – nei due giorni successivi alla sparizione di Denise – quando fu sentita nella qualità di ” persona informata sui fatti “; C) nella conversazione captata all’interno del commissariato nel corso della quale l’imputata, forse, rivelò alla madre alcune fasi del delitto”( cfr. sentenza fg.262) ha, tuttavia, escluso la responsabilità di Jessica Pulizzi poiché : “il costrutto accusatorio: è connotato da forte ambiguità; è sorretto da un numero modesto di elementi indiziari,caratterizzato da non trascurabili momenti di inverosimiglianza; convive con molteplici ipotesi alternative.” ( cfr. sentenza fg. 266)
Il ragionamento logico-giuridico dei Giudici di prime cure nel pervenire a siffatte apodittiche conclusioni, si snoda attraverso i punti di seguito richiamati.( continua al prossimo post)
***
12/03/2014 - Caso Denise: continua analisi della sentenza proposta con l'appello di Parte civile :
Orario del sequestro della minore Denise Pipitone. Secondo il Tribunale : "L’istruttoria non ha consentito di individuare elementi che consentano di ancorare con certezza il momento della scomparsa di Denise all’uno o all’altro dei periodi individuati.”(cfr. fg. 36)
A tal proposito il Tribunale reputa possibile una ipotesi sul rapimento della minore Denise Pipitone, ossia che:“Jessica Pulizzi, con decisione improvvisa ed occasionale e, comunque, senza alcuna preordinazione ed organizzazione, passando casualmente lungo la via La Bruna, abbia visto Denise sola in strada e in quel momento abbia deciso di prelevarla ( con il proprio scooter) e portarla altrove. E’ essenzialmente su tale ultima ricostruzione ipotetica – d’ora innanzi da assumersi quale “fatto ignoto” oggetto di accertamento – che dovrà soffermarsi l’attenzione, coerentemente del resto con gli esiti di altre acquisizioni cui si è pervenuti . Infatti da un lato, appare incongrua con la preordinazione del delitto e con l’avvicinarsi del momento della sua realizzazione la circostanza che Jessica Pulizzi la mattina del I° settembre 2004 fu impegnata in azioni quotidiane, ( acquisto indumenti; prelievo ematico; iscrizione a scuola), neppure in grado di porsi quali “alibi” rispetto al fatto delittuoso; sotto altro profilo, risulta coerente solo con l’ipotesi della mancata preordinazione del delitto uno dei (pochi) dati indiziari acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Ci si riferisce alla conversazione nella quale Jessica avrebbe confessato alla madre di aver prelevato Denise insieme ad Alice allo scopo di condurla al cospetto del padre Pietro Pulizzi che però, in quel momento si trovava al lavoro “ (Cfr. sentenza fg. 49)
8. Le ragioni che portarono Jessica a nutrire sospetti sulla vita sentimentale del padre indicate dall’imputata nell’esame sono :
"il padre di una sua compagna riferì di aver visto il Pulizzi in una strada di campagna in auto con una donna;
casualmente si trovò nella clinica dove era ricoverata Piera Maggio e un’infermiera le riferì che sua madre aveva appena partorito una bimba e che il padre Pietro Pulizzi era andato poco prima a visitarla;
Aveva avuto modo di leggere degli sms provenienti da una donna indicata con il nominativo di “Cucciola”;
di essere stata condotta dal padre nell’erboristeria dove lavorava Piera Maggio e che in quella occasione, per la confidenza manifestata tra i due, sospettò dell’esistenza della relazione sentimentale;
di aver letto un sms conservato nella memoria del padre in cui il mittente scrveva : “Denise ha la febbre”. ( cfr. fg 62-63)
9. "In realtà ad essere dimostrato non è una conoscenza certa quanto piuttosto l’esistenza di valide ragioni di sospetto….ciò che risulta comunque significativo sul piano probatorio ai fini della ricostruzione del movente è la circostanza che essa avesse manifestato ripetutamente all’esterno i suoi forti sospetti e i suoi dubbi consistenti." ( cfr. sentenza fg. 64-65)
10. In relazione ad Anna Corona i testi - tutti appartenenti al nucleo familiare Maggio/ Pipitone- hanno riferito di plurimi comportamenti ( percepiti come) aggressivi e minacciosi che costituirebbero i segnali del rancore e del sentimento di vendetta che animava la donna nei confronti di Pietra Maggio . ( cfr. fg. 66)
11. Episodi riguardanti Jessica Pulizzi, quali telefonate di minaccia a Pietra Maggio, Pedinamenti, ingiurie, taglio delle gomme dell’auto di Pietra Maggio e atteggiamenti ostili mostrati nei confronti di Denise ; (Cfr. sentenza da fg. 74 a fg. 78)
12. La verifica dell’attendibilità dei testi che hanno narrato gli episodi appena descritti tratti tutti dai ricordi dei familiari di Denise Pipitone nella sostanza concordano con le dichiarazioni di Jessica Pulizzi e Anna Corona ……nondimeno le incongruenze sembrano essenzialmente frutto di un (pre)giudizio in ordine al coinvolgimento di Jessica Pulizzi e della madre Anna Corona nel delitto ……attribuendo ex post ad ogni loro comportamento – anche quelli privi di significato- una valenza premonitrice dell’azione che sarebbe in seguito commessa ai danni di Denise Pipitone . (Cfr. sentenza fg. 79) ( continua al prossimo post)
****
28/03/2014 - Dal profilo fb, dell'avv. Frazzitta Giacomo.
Ammissibile potrebbe apparire tale comportamento, se non fosse costellato da tutte le altre inequivocabili condotte, penalmente rilevanti, quali:
- i disturbi telefonici;
- le ingiurie per strada;
- le minacce telefoniche;
- i pedinamenti all’uscita dal lavoro di Piera Maggio;
- i ripetuti passaggi diretti ad osservare insistentemente la piccola Denise nei pressi del domicilio di via D. La Bruna;
- il taglio delle ruote;
sequela di condotte che, certamente, si caratterizza, per un unico obbiettivo, rendere la vita impossibile a Piera Maggio .
A tal proposito, è inesatto sostenere che Piera Maggio non reagiva alle vessazioni di Jessica, tranne che in alcuni episodi in cui la giovane Jessica ha superato di molto il limite.
Infatti, Piera Maggio, ha riferito di essersi rivolta alla cognata, di Anna Corona, Giovanna Marino, nonchè più volte a Piero Pulizzi, ma in ogni caso il “contegno” – correttamente utilizzando questo vocabolo, che etimologicamente ha una accezione positiva del comportamento, in questo contesto grammaticale e non anche in quello utilizzato in sentenza, perché in ogni caso non può definirsi “contegno” quello di Jessica Pulizzi - tenuto da Piera Maggio in tutte le occasioni provocate da Jessica era di indifferenza per evitare di dare adito a ulteriori e ben più gravi episodi, anche se ciò non è servito a nulla .
La regola di esperienza, in casi simili, conferma che molte delle persone che subiscono i comportamenti vessatori, anche silenziosamente vessatori, non reagiscano né pongano in essere cautele particolari - per esempio per strada - proprio per evitare l’acuirsi degli stessi .
Orbene le sopradescritte condotte non incorrono, certamente, nel rischio di essere suggestive essendo circostanziate, caratterizzate da comportamenti univocamente diretti ad ossessionare Pietra Maggio e i suoi familiari, elementi questi che secondo ormai regole di esperienza consolidate perimetrano le c.d. relazioni “malate” scaturenti da separazioni non elaborate .
In Sentenza si legge : Anche qui sempre allo scopo di rimuovere il rischio di incorrere in suggestioni devianti riguardo all’”intensità” ed “eccezionalità” di tali sentimenti deve sottolinearsi la radicale ed evidente eterogeneità – sui concorrenti piani della gravità e dei beni giuridici lesi ( le ruote di un’ autovettura; la libertà/vita di una bambina) – tra l’azione delittuosa confessata dall’imputata e quella oggetto di accertamento in questo procedimento. Sotto questo profilo, sussiste una tale sproporzione tra i due episodi che non è consentito trarre dal primo un sicuro indice di quella capacità criminale e di quella potenza emozionale che inevitabilmente costituirebbero il substrato psichico per la realizzazione dell’altro.
( cfr. sentenza fg. 84-87 )
Quindi secondo i primi Giudici non è consentito trarre da quelle condotte “un sicuro indice di quella capacità criminale” idonea a commettere il reato ben più grave del sequestro di Denise.
Non può non rilevarsi un ragionamento miope nella misura in cui soccorrono, al riguardo, le regole di esperienza che, dal 2004 a oggi hanno condotto il Legislatore a rivalutare questi “comportamenti anomali”, apparentemente innocui, che nella maggior parte dei casi, sono sfociati in omicidi del partner e in delitti estremamente allarmanti ( famiglie intere sterminate dai vicini di casa), tipicizzando tali condotte con una fattispecie specifica quale ad esempio l’art. 612 bis c.p., ulteriormente aggravato, recentemente, con una novella varata con il c.d. pacchetto sicurezza dell’agosto 2013 .
Tutto questo appare indispensabile per inquadrare, nella corretta visione e all’interno dell’alveo della persecuzione ossessiva, il numeroso e circostanziato elenco di condotte e comportamenti che il dibattimento ci ha consegnato .
I Giudici hanno bollato come “penalmente insignificante” la condotta di Anna Corona, sminuendo, i plurimi comportamenti, della stessa, essenzialmente, nella divulgazione di un segreto. ( continua)
Nessun commento:
Posta un commento