venerdì 22 novembre 2013

Brevi considerazioni su "avviso orale" emesso dal Questore nei confronti dei soggetti che potrebbero essere oggetto di sospetti per eventuali commissioni di reati:


(Dal profilo FB, dell'avv. Frazzitta Giacomo, legale di Piera Maggio)

Brevi considerazioni su " avviso orale" emesso dal Questore nei confronti dei soggetti che potrebbero essere oggetto di sospetti per eventuali commissioni di reati: " E' un atto con cui l’interessato viene avvisato che esistono sospetti sul suo conto; egli è invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l’avvertenza che in caso contrario potrà essere proposto per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge.
Va premesso che la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti supportati da elementi di fatto, tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti i presupposti della misura di prevenzione, in caso di persistenza delle condotte segnalate (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1023).
L’avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una “valutazione indiziaria di portata generale….fondata su contesti significativi nel loro complesso, anziché su fatti univoci e su episodi definiti”. Può essere ritenuto sufficiente per l’applicazione della norma di cui trattasi, in altre parole, “qualora non sia possibile documentare che l’interessato viva dei (soli) proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati….che il modello comportamentale complessivo del soggetto faccia ragionevolmente presumere la persistenza di una pericolosità sociale”.( Consiglio di Stato, Sez. 6, Sent. 02468 del 27 aprile 2011
Il questore della provincia di dimora può avvisare oralmente i medesimi soggetti che esistono sospetti a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

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