venerdì 28 marzo 2014

Dal profilo fb, dell'avv. Frazzitta Giacomo. Caso Denise: continua pubblicazione parti dell'appello proposto da Piera Maggio.......


Dal profilo fb, dell'avv. Frazzitta Giacomo.
Caso Denise: continua pubblicazione parti dell'appello proposto da Piera Maggio e parti della sentenza di assoluzione di Jessica Pulizzi: "Appare quanto mai distonico, sotto il profilo logico, considerare, come hanno fatto i primi Giudici, che gli sguardi “storti” lanciati dall’imputata possano essere “il frutto di un plausibile ( e, forse, inevitabile) "contegno" non essendo esigibile nei confronti di una persona adolescente …….reprimere un sentimento di curiosità e da impedirle di soffermarsi con lo sguardo su chi sospetti essere sua sorella”.
Ammissibile potrebbe apparire tale comportamento, se non fosse costellato da tutte le altre inequivocabili condotte, penalmente rilevanti, quali:
- i disturbi telefonici;
- le ingiurie per strada;
- le minacce telefoniche;
- i pedinamenti all’uscita dal lavoro di Piera Maggio;
- i ripetuti passaggi diretti ad osservare insistentemente la piccola Denise nei pressi del domicilio di via D. La Bruna;
- il taglio delle ruote;
sequela di condotte che, certamente, si caratterizza, per un unico obbiettivo, rendere la vita impossibile a Piera Maggio .
A tal proposito, è inesatto sostenere che Piera Maggio non reagiva alle vessazioni di Jessica, tranne che in alcuni episodi in cui la giovane Jessica ha superato di molto il limite.
Infatti, Piera Maggio, ha riferito di essersi rivolta alla cognata, di Anna Corona, Giovanna Marino, nonchè più volte a Piero Pulizzi, ma in ogni caso il “contegno” – correttamente utilizzando questo vocabolo, che etimologicamente ha una accezione positiva del comportamento, in questo contesto grammaticale e non anche in quello utilizzato in sentenza, perché in ogni caso non può definirsi “contegno” quello di Jessica Pulizzi - tenuto da Piera Maggio in tutte le occasioni provocate da Jessica era di indifferenza per evitare di dare adito a ulteriori e ben più gravi episodi, anche se ciò non è servito a nulla .
La regola di esperienza, in casi simili, conferma che molte delle persone che subiscono i comportamenti vessatori, anche silenziosamente vessatori, non reagiscano né pongano in essere cautele particolari - per esempio per strada - proprio per evitare l’acuirsi degli stessi .

Orbene le sopradescritte condotte non incorrono, certamente, nel rischio di essere suggestive essendo circostanziate, caratterizzate da comportamenti univocamente diretti ad ossessionare Pietra Maggio e i suoi familiari, elementi questi che secondo ormai regole di esperienza consolidate perimetrano le c.d. relazioni “malate” scaturenti da separazioni non elaborate .
In Sentenza si legge : Anche qui sempre allo scopo di rimuovere il rischio di incorrere in suggestioni devianti riguardo all’”intensità” ed “eccezionalità” di tali sentimenti deve sottolinearsi la radicale ed evidente eterogeneità – sui concorrenti piani della gravità e dei beni giuridici lesi ( le ruote di un’ autovettura; la libertà/vita di una bambina) – tra l’azione delittuosa confessata dall’imputata e quella oggetto di accertamento in questo procedimento. Sotto questo profilo, sussiste una tale sproporzione tra i due episodi che non è consentito trarre dal primo un sicuro indice di quella capacità criminale e di quella potenza emozionale che inevitabilmente costituirebbero il substrato psichico per la realizzazione dell’altro.
( cfr. sentenza fg. 84-87 )
Quindi secondo i primi Giudici non è consentito trarre da quelle condotte “un sicuro indice di quella capacità criminale” idonea a commettere il reato ben più grave del sequestro di Denise.
Non può non rilevarsi un ragionamento miope nella misura in cui soccorrono, al riguardo, le regole di esperienza che, dal 2004 a oggi hanno condotto il Legislatore a rivalutare questi “comportamenti anomali”, apparentemente innocui, che nella maggior parte dei casi, sono sfociati in omicidi del partner e in delitti estremamente allarmanti ( famiglie intere sterminate dai vicini di casa), tipicizzando tali condotte con una fattispecie specifica quale ad esempio l’art. 612 bis c.p., ulteriormente aggravato, recentemente, con una novella varata con il c.d. pacchetto sicurezza dell’agosto 2013 .
Tutto questo appare indispensabile per inquadrare, nella corretta visione e all’interno dell’alveo della persecuzione ossessiva, il numeroso e circostanziato elenco di condotte e comportamenti che il dibattimento ci ha consegnato .
I Giudici hanno bollato come “penalmente insignificante” la condotta di Anna Corona, sminuendo, i plurimi comportamenti, della stessa, essenzialmente, nella divulgazione di un segreto. ( continua)


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02 aprile 2014 - Caso Denise : prosegue pubblicazione atto di appello proposto da Piera Maggio : "A sostegno di queste valutazioni il Primo Decidente si adagia acriticamente sulle dichiarazioni della Pulizzi Jessica e sul riscontro che ne dà la sorella Alice, giungendo ad affermare che “la normalità quotidiana” raccontata dalla Pulizzi - ma non riscontrata altrimenti, aggiunge lo scrivente, - “appare incongrua con la preordinazione del delitto e con l’avvicinarsi del momento della sua realizzazione la circostanza che Jessica Pulizzi la mattina del I° settembre 2004 fu impegnata in azioni quotidiane, ( acquisto indumenti; prelievo ematico; iscrizione a scuola), neppure in grado di porsi quali “alibi” rispetto al fatto delittuoso”( cfr. sentenza fg 49).
Con questa affermazione i primi Giudici danno conferma che l’intento difensivo di Jessica Pulizzi è stato raggiunto poiché è proprio questo suo “normale” svolgersi quotidiano delle faccende che, se da un lato secondo i Giudici non è idoneo a dare un alibi , dall’altro, però, consente di dimostrare la sua non colpevolezza, proprio per la normale sequela di incontri e disbrigo di affari domestici che mal si concilia con il grave evento che quella mattina avrebbe commesso.
Ma ciò non di meno, potrebbe avere una suo fondato motivo di essere se, i fatti narrati dall’imputata trovassero un riscontro obbiettivo nelle testimonianze dei vari testimoni, in caso contrario va considerato mendace il racconto che la stessa propone di quella mattina .
In primo luogo, va considerato che Jessica Pulizzi venne sentita il 2 e il 3 settembre del 2004 dando una versione totalmente mendace , ma secondo i Giudici del Tribunale ciò è dipeso dalla giovane età, 17 anni, e dall’ “immaturità del comportamento tenuto dalla Pulizzi ( così come emerge dalle conversazioni intercettate all’interno del commissariato) nel confrontarsi con la gravità del delitto e con i rischi di un suo coinvolgimento nelle indagini.”
Davvero si stenta a comprendere il percorso logico dei Giudici, in contro tendenza rispetto alle regole di esperienza millenarie di valutazione delle dichiarazioni reticenti e mendaci rese nell’immediatezza dalle persone informate dei fatti, la cui posizione subito dopo si aggrava.
Inoltre, non si considera che essendo all’epoca minorenne vi era la presenza di un prossimo congiunto nelle due occasioni in cui è stata escussa. Infatti, il 2 settembre vi era presente la nonna materna e il 3 settembre Anna Corona che viene anch’ella sentita nella medesima occasione, per cui ciò avrebbe dovuto indurre la stessa a far riflettere la figlia su quanto effettivamente compiuto nella giornata del I° settembre .
Inoltre, se Jessica Pulizzi è immatura per cogliere il valore della sua dichiarazione mendace in relazione alla gravità del delitto e ai rischi connessi di un suo coinvolgimento, appare contraddittorio il fatto che i Giudici affermino, allorquando si riferiscono al movente, che vi è sproporzione tra l’eccezionalità dell’evento e le condotte che la stessa aveva posto in essere precedentemente contro Piera Maggio .
Si accostano i due punti motivazionali in forte contraddizione :

Anche qui sempre allo scopo di rimuovere il rischio di incorrere in suggestioni devianti riguardo all’”intensità” ed “eccezionalità” di tali sentimenti deve sottolinearsi la radicale ed evidente eterogeneità – sui concorrenti piani della gravità e dei beni giuridici lesi ( le ruote di un’ autovettura; la libertà/vita di una bambina) – tra l’azione delittuosa confessata dall’imputata e quella oggetto di accertamento in questo procedimento. Sotto questo profilo, sussiste una tale sproporzione tra i due episodi che non è consentito trarre dal primo un sicuro indice di quella capacità criminale e di quella potenza emozionale che inevitabilmente costituirebbero il substrato psichico per la realizzazione dell’altro.
( cfr. sentenza fg. 84-87 )

“immaturità del comportamento tenuto dalla Pulizzi ( così come emerge dalle conversazioni intercettate all’interno del commissariato) nel confrontarsi con la gravità del delitto e con i rischi di un suo coinvolgimento nelle indagini” ( cfr. sentenza fg. 172 -173)
La contraddizione motivazionale appare in tutta la sua amplificata evidenza, perché se l’imputata da un lato per i Giudici è immatura per cogliere il senso della gravità delle mendaci dichiarazioni e nel confrontarsi, in tal senso, con il delitto e allora, a maggior ragione, per altro verso, è immatura al punto da non cogliere la gravità del gesto da lei commesso, ergo è possibile trarre dalle condotte poste in essere prima del sequestro della piccola Denise un sicuro indice di quella capacità criminale, rilevabile appunto nell’immaturità .
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Orbene, le dichiarazioni mendaci dei primi due giorni compromettono alla genesi la credibilità di Jessica Pulizzi, al di là della valutazione sull’immaturità dell’imputata che, in ogni caso, se presa in considerazione deve essere valutata applicandola come parametro di misura in ogni momento del suo comportamento.
Né tanto meno l’”immaturità” può influenzare positivamente la condotta dell’imputata, divenendone giustificazione.
A questo punto, va fatto un passo alla volta e, va precisato che Anna Corona venne escussa dai Carabinieri il 1 settembre 2004 e il 3 settembre 2004 dai Pubblici Ministeri e dal Capitano dei Carabinieri presso la Stazione di Mazara del Vallo .
La figlia Jessica Pulizzi venne escussa il 2 settembre del 2004 dagli agenti del Commissariato di P.S. e il 3 settembre del 2004 dai Pubblici Ministeri e dal Capitano dei Carabinieri presso la stazione di Mazara del Vallo.
Ordunque, secondo le regole di esperienza e, in considerazione del particolare rapporto che vi era tra madre e figlia, se la minore Jessica, interrogata da due magistrati e da diversi Carabinieri, non coglie, per la sua immaturità, il senso di quello che le sta accadendo, tuttavia non può reputarsi verosimile che le due donne sentite ripetutamente nei giorni immediatamente seguenti non si comunicassero quanto da loro riferito agli inquirenti .
Orbene, la Corona Anna pur essendo, contemporaneamente, Jessica presso la caserma dei Carabinieri, per essere sentita dagli inquirenti nulla, dice sul I° settembre con riferimento a quanto fatto dalla figlia, né tanto meno, può apparire verosimile che la figlia, non abbia parlato con la madre su quanto da lei riferito agli inquirenti" . ( continua)

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04 aprile 2014 - Dal profilo FB, dell'avv. Giacomo Frazzitta.
Caso Denise: ecco cosa scrivono i Giudici sull'intervento delle forze dell'ordine a casa della Corona alle 15:30 del 1 settembre 2004:"Invece, in maniera completamente contraria alla corretta applicazione dei criteri di riscontro affermano: “Nessun valore probatorio può attribuirsi ai vaghi ricordi sul punto degli agenti di P.G. : al riguardo, appare implausibile che i testi, a distanza di otto anni e pur non avendo maturato alcuna incertezza sull’appartenenza dell’appartamento, abbiano conservato il ricordo di un gesto così marginale ( ed apparentemente ) insignificante, soprattutto ove si consideri il contesto di una rievocazione estremamente lacunosa e spesso reciprocamente contraddittoria” ( cfr. sentenza fg.207)
Orbene, appare in tutta la sua evidenza la parcellizzazione della valutazione indiziaria sul punto, non potendo residuare alcun dubbio che sia stata la Corona a farli entrare in quell’abitazione, avendolo confermato in udienza ed essendo stato riscontrato questo dato dai testimoni qualificati quali gli stessi agenti che vissero in prima persona la vicenda .
I primi Giudici, a questo punto dopo l‘analisi delle dichiarazioni dei verbalizzanti e della vicine di casa della Corona, ossia, Giacoma Pisciotta e la figlia Emanuela Di Giorgi proseguono lo sviluppo logico motivazionale schematizzando la vicenda come segue : “Occorre a questo punto soffermarsi, al fine di valutare le risultanze probatorie in ordine al supposto “raggiro” posto in essere da Anna Corona su tre aspetti significativi trattati dai testi di P.G. :
- le ragioni dell’incontro con la Corona …..
-sul soggetto che formulò la proposta di proseguire il colloquio all’interno dell’abitazione posta al pian terreno …..
-sull’attività di perlustrazione svolta all’interno di quell’appartamento, che se effettuata (peraltro con il consenso della Corona ) assumerebbe decisivo valore probatorio oltre che dell’erroneo convincimento in cui incorsero gli agenti di p.g. circa l’appartenenza dell’abitazione anche dei raggiri posti in essere dalla Corona.
In relazione al primo aspetto, Tumbiolo, Accomando e Di Girolamo hanno riferito di essersi recati a casa della Corona per ricercare la bambina scomparsa . ( cfr. Sentenza fg. 205).
Partendo dal primo dei quesiti posti dai Giudici su “le ragioni dell’incontro con la Corona “ il Tribunale reputa che la cronologia degli eventi porta a ritenere al contrario che gli agenti di P.G. si recano a casa di Anna Corona per cercare Piero Pulizzi, infatti, dapprima si erano recati nell’abitazione di quest’ultimo in via Valdemone non trovandolo, per cui giungono alla convinzione che : “Sotto questo profilo, più coerente appare la spiegazione offerta dalle altre persone presenti all’incontro, le quali hanno in sostanza affermato di aver compreso che quella visita s’inseriva nel contesto della ricerca ( non di Denise ma di ) Pietro Pulizzi. ( Cfr. sentenza fg. 207)
Questo passaggio della sentenza si caratterizza per una particolare miope pignoleria con riguardo alle ragioni che condussero quei poliziotti verso casa di Anna Corona .
Infatti nessun contributo possono offrire le persone presenti ossia ( Anna Corona, Jessica Pulizzi Giacoma Pisciotta e Emanuela Di Giorgi) in quanto gli agenti nello svolgimento delle loro funzioni, mantengono, proprio per le ragioni di segretezza investigativa, un qual certo rigore nello spiegare i motivi del loro intervento, questo ce lo insegna la regola di esperienza, per cui rilevare dalle dichiarazioni dei soggetti che erano oggetto della loro verifica le vere motivazioni del loro intervento appare illogico oltre che fuorviante .
Non bisogna perdere di vista il punto centrale della vicenda ossia che gli agenti apprendono a casa di Piera Maggio la vera paternità di Denise, per cui si recano a casa del Pulizzi, per cercare la bambina e non trovandolo giungono a casa di Anna Corona, ma oggetto della ricerca è sempre la bambina .
Tant’è che lo indicano anche nella annotazione di servizio redatta contestualmente ai fatti .
In quell’annotazione redatta il 2 settembre, si fa riferimento all’attività da loro svolta il 1° settembre, nel pomeriggio, e i testi tutti riferiscono quanto annotato ossia che si sono portati a casa di Anna Corona, dopo che non hanno trovato il Pulizzi nella propria casa, e “che la Corona li faceva accomodare in casa, dando modo di verificare che nell’interno non vi era la presenza della minore oggetto di ricerche.” ( Cfr Annotazione del 2 settembre del Commissariato di P.S. ) (Continua)

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04 aprile 2014 - Caso Denise: valutazioni conclusive dei Giudici sull'intervento delle forze dell'ordine a casa di Anna Corona : "Orbene la macroscopica contraddizione in cui inciampa il Tribunale viene estremizzata nelle sue conclusioni laddove afferma, fra l’altro che : “ …appare ben più plausibile che i ricordi (incerti e parziali) del Di Girolamo ( e degli altri operanti di P.G.) siano stati profondamente condizionati da esperimenti induttivi, tutti fondati sulle (false) premesse che (anche) in quei momenti essi erano impegnati nella ricerca della bambina . Ed invero appare ben più verosimile, per le ragioni già indicate, che essi in realtà stessero cercando Pietro Pulizzi, padre “occulto” della bambina e che neppure fossero ancora emersi i conflitti tra Anna Corona e Pietra Maggio.
Per le ragioni esposte, la circostanza sottoposta ad analisi deve ritenersi radicalmente incerta nella sua verificazione, così da dover essere del tutto estromessa nel complessivo ragionamento probatorio” ( Cfr. sentenza fg. 208-209)  (ID EST !)

Quindi secondo i primi Giudici trattasi di “ ricordi condizionati da esperimenti induttivi, tutti fondati sulle (false) premesse”, questo giudizio potrebbe fondarsi su una sua ragione logica nel momento in cui non vi fosse l’ accertamento, indicato nell’annotazione descrittiva dell’attività del I° settembre svolta a casa di Anna Corona , di cui al rilievo urgente sui luoghi e sulle cose, avente funzione descrittiva di fatti e situazioni, compiuti in via d’urgenza, prima dell’assunzione della direzione delle indagini da parte del Pubblico ministero.

Ma se, oltre all’accertamento urgente, ci sono a distanza di 8 anni anche le testimonianze degli Ufficiali d P.G. provenienti dai due organismi Carabinieri e Polizia, che hanno partecipato alla attività irripetibile, si appalesa in tutta la sua incomprensibile erroneità in diritto e in fatto la “inaffidabilità di dati probatori” affermata dai Primi Giudici." ( continua)
 

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